Art. 12.

      1. Il contravventore di cui agli articoli 10 e 11 deve essere prontamente accompagnato presso l'azienda sanitaria locale territorialmente competente per essere sottoposto agli accertamenti sanitari obbligatori, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
      2. Quando il soggetto fermato risulti essere affetto da malattia sessualmente trasmissibile, nei suoi confronti è disposto il trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. In caso di rifiuto di sottoporsi al suddetto trattamento, si applica la pena dell'arresto fino a sei anni.